Art. 2 · Modalità di Gioco

Art. 2

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Modalità di Gioco

In vigore dal 17 lug 2018
1. Il bingo con partecipazione a distanza consiste nell'estrazione progressiva di massimo 100 elementi alfanumerici o simbolici e prevede l'assegnazione di uno o più premi, avendo i giocatori come unità di gioco una o più cartelle su cui sono visualizzati elementi diversi, in numero prestabilito tra quelli oggetto di estrazione, determinati dal generatore di numeri casuali. 2. Il bingo con partecipazione a distanza può essere offerto, in conformità con le modalità definite con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per sette giorni alla settimana senza limitazione di orario, dai concessionari di cui all'articolo 24, comma 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88, autorizzati all'esercizio e alla raccolta del bingo a distanza. 3. Con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le condizioni generali di gioco, le relative regole tecniche e la posta unitaria di partecipazione al gioco e ogni ulteriore aspetto relativo alla disciplina del bingo con partecipazione a distanza.
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