Art. 2
2 / 4Modalità di Gioco
In vigore dal 17 lug 2018
1. Il bingo con partecipazione a distanza consiste nell'estrazione progressiva di massimo 100 elementi alfanumerici o simbolici e prevede l'assegnazione di uno o più premi, avendo i giocatori come unità di gioco una o più cartelle su cui sono visualizzati elementi diversi, in numero prestabilito tra quelli oggetto di estrazione, determinati dal generatore di numeri casuali.
2. Il bingo con partecipazione a distanza può essere offerto, in conformità con le modalità definite con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per sette giorni alla settimana senza limitazione di orario, dai concessionari di cui all'articolo 24, comma 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88, autorizzati all'esercizio e alla raccolta del bingo a distanza.
3. Con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le condizioni generali di gioco, le relative regole tecniche e la posta unitaria di partecipazione al gioco e ogni ulteriore aspetto relativo alla disciplina del bingo con partecipazione a distanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2018-02-06;82#art-2