Art. 5 · Pubblicità

Art. 5

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Pubblicità

In vigore dal 1 mag 2018
1. Alla pubblicità dei prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali si applica l'articolo 66 del regolamento (CE) n. 1107/2009. 2. La pubblicità riporta il numero di registrazione del prodotto, rilasciato dal Ministero della salute, e richiama l'attenzione sulle avvertenze specifiche e, se figurano nell'etichetta, sulle indicazioni e sui simboli di pericolo. 3. Le affermazioni contenute nella pubblicità sono tecnicamente giustificabili sulla base delle condizioni di autorizzazione del prodotto ed in linea con l'etichetta pubblicata sul sito web del Ministero della salute.
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