Art. 3 · Organismo tecnico di supporto all'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali

Art. 3

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Organismo tecnico di supporto all'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali

In vigore dal 5 mag 2018
1. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale della polizia criminale opera, quale articolazione dell'Osservatorio di cui all', un Organismo tecnico di supporto, presieduto dal vice direttore generale della pubblica sicurezza - Direttore centrale della polizia criminale e composto da rappresentanti del Dipartimento della pubblica sicurezza, del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, delle Forze di polizia. 2. Per l'esame di specifiche problematiche è sempre fatta salva la facoltà del Presidente dell'Organismo tecnico di chiamare a partecipare alle riunioni altri soggetti, pubblici e privati, a vario titolo interessati alla prevenzione e/o al contrasto del fenomeno delittuoso in questione. 3. L'Organismo tecnico è supportato, con compiti di segreteria, da funzionari del Servizio analisi criminale della menzionata Direzione centrale della polizia criminale. 4. L'Organismo tecnico: a) effettua un costante monitoraggio del fenomeno, anche mediante l'analisi dei dati forniti dagli Osservatori regionali e loro Sezioni provinciali di cui ai successivi . A tal fine, anche in relazione ai diversi contesti territoriali, indirizza a livello tecnico-operativo l'attività degli stessi, specificando la tipologia delle esigenze informative e le modalità di valutazione delle informazioni acquisite; b) sulla base delle risultanze informative derivanti dall'attività di monitoraggio di cui alla lett. a), valuta la pubblicazione, in un'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dell'interno, dei dati in forma aggregata e anonima sul fenomeno degli atti intimidatori agli amministratori locali; c) propone all'Osservatorio iniziative e strategie di prevenzione e contrasto del fenomeno; d) riferisce periodicamente all'Osservatorio sull'andamento del fenomeno e sugli sviluppi delle iniziative in corso.
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