Art. 2 · Definizioni

Art. 2

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Definizioni

In vigore dal 2 gen 2018
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 283 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti: a) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con i combustibili individuati alle lettere f), g) e h) della parte I, sezione 2 dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore; b) organismo notificato: organismo di valutazione della conformità operante nell'ambito del regolamento UE 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE; c) certificazione ambientale: il documento attestante l'idoneità del generatore di calore ad assicurare specifiche prestazioni emissive espressa attraverso l'appartenenza ad una specifica classe di qualità; d) produttore: la persona fisica o giuridica che fabbrica un generatore di calore oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio; e) classe di qualità: livello di prestazione emissiva del generatore di calore.
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