Capo II
Art. 9
9 / 26Requisiti degli operatori economici
In vigore dal 4 apr 2024
1. Le procedure per la selezione del contraente sono aperte agli operatori economici dell'Unione europea, a quelli di cui all' della direttiva 2014/24/UE e a quelli in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previsti dalla normativa locale.
2. Nel primo atto della procedura per l'affidamento del contratto, la sede estera fissa requisiti speciali di qualificazione degli operatori economici proporzionati, pertinenti e finalizzati alla regolare esecuzione, sulla base delle previsioni, dove esistenti, dell'ordinamento locale.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, costituiscono motivi di esclusione le situazioni previste dagli articoli 94 e 95 del codice e le situazioni equivalenti regolate dall'ordinamento locale.
L'assenza di motivi di esclusione è comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione giurata innanzi alle competenti autorità locali, se riconosciuta dagli ordinamenti locali, corredata di autorizzazione a svolgere, dove possibile, verifiche presso le autorità competenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri.e.cooperazione.internazionale:decreto:2017-11-02;192#art-9