Capo II
Art. 4
4 / 26Responsabile unico del procedimento , incentivi per funzioni tecniche e acquisizione di servizi per la corretta interpretazione e applicazione delle norme locali
In vigore dal 4 apr 2024
Responsabile unico del progetto, incentivi per funzioni tecniche e acquisizione di servizi per la corretta interpretazione e applicazione delle norme locali
1. Il RUP, anche avvalendosi degli incarichi a supporto dell'iniziativa previsti al comma 3, cura le seguenti attività:
a) formula proposte;
b) predispone gli atti della procedura e ne cura lo svolgimento;
c) vigila sull'esecuzione del contratto;
d) segnala disfunzioni, impedimenti o ritardi;
e) svolge ogni altro adempimento non espressamente riservato ad altri organi, fermo restando quanto previsto al comma 8.
2. Il RUP è indicato nella decisione di contrarre nel bando, nell'avviso o nell'invito ed è scelto tra i dipendenti di ruolo della sede estera o di altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese. L'AICS può altresì individuare il RUP tra gli esperti di cui all'articolo 32, comma 4, della legge 11 agosto 2014, n. 125 o tra il personale di cui all', comma 1, del decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113. La nomina di personale di cui all', comma 1, lettera c), del decreto ministeriale n. 113 del 2015 è subordinata alla comprovata indisponibilità in loco di personale di ruolo diverso dal titolare della sede estera.
3. Per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il RUP deve essere un tecnico. Se nella sede estera non è in servizio un tecnico con idonea professionalità, la sede estera può conferire, nel rispetto delle procedure previste dal presente regolamento, incarichi a supporto dell'intera iniziativa o di parte di essa a soggetti esterni anche locali in possesso delle specifiche competenze richieste e di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali e che forniscano idonee garanzie di indipendenza rispetto ai partecipanti alle procedure di selezione dei contraenti.
4. Gli affidatari dei servizi di supporto al RUP non possono essere affidatari dei contratti o dei subappalti per i quali abbiano svolto attività di supporto o incarichi di progettazione, di direzione dei lavori o di collaudo. Il divieto di cui al primo periodo si estende ai soggetti controllati, controllanti e collegati agli affidatari, nonché ai collaboratori ed ai dipendenti dei medesimi.
5. Può essere nominato un solo RUP per più interventi.
6. Per contratti di cui all', comma 2, lettere a), b) e c) e per le ulteriori categorie di contratti definite dall', comma 3, dell'allegato I.2 del codice e dalle corrispondenti disposizioni del regolamento di cui all', comma 5, del codice, il RUP, se è un tecnico con idonea professionalità, può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto.
6-bis. Gli incentivi per le funzioni tecniche al personale non dirigenziale sono disciplinati dall'articolo 45 del codice e dal regolamento previsto dal comma 3 del medesimo.
7. Per la corretta interpretazione ed applicazione delle norme locali, la sede estera può stipulare contratti per l'acquisizione in loco di servizi tecnici, legali, fiscali o previdenziali. I prestatori dei servizi di cui al primo periodo forniscono idonee garanzie di indipendenza rispetto ai partecipanti alle procedure di selezione dei contraenti.
8. La competenza ad adottare gli atti, anche endoprocedimentali, a rilevanza esterna resta disciplinata dalle disposizioni organizzative applicabili all'amministrazione cui appartiene la sede estera.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri.e.cooperazione.internazionale:decreto:2017-11-02;192#art-4