Art. 2 · Normativa applicabile
Capo I

Art. 2

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Normativa applicabile

In vigore dal 4 apr 2024
1. Alle procedure di scelta del contraente e all'esecuzione dei contratti si applicano le direttive europee, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento. 2. Le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione dei contratti tengono conto dei principi fondamentali del codice garantendo il rispetto dei principi di cui agli , commi da 1 a 4, e 10 del codice. Le disposizioni del presente regolamento si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli del codice. 3. I contratti si conformano alla normativa in materia ambientale, urbanistica, di tutela dei beni culturali e paesaggistici, artistici ed archeologici, in materia antisismica e di sicurezza del Paese in cui deve essere eseguito il contratto. I lavori all'estero si conformano inoltre alle disposizioni nazionali ed europee in materia di tutela ambientale, di salute e di sicurezza, nei limiti della compatibilità con la normativa locale per i contratti da eseguire in Stati non appartenenti all'Unione europea. 4. La sede estera applica, in quanto compatibili con la legge applicabile all'esecuzione ai sensi del comma 6, i principi di cui all', del codice e verifica la corretta applicazione delle disposizioni vigenti in loco in materia di diritti fondamentali dei lavoratori, tenuto conto degli standard minimi di tutela internazionalmente accettati. Nei documenti contrattuali sono inserite, in quanto compatibili con la legge applicabile ai sensi del comma 6, clausole di effetto analogo a quello delle disposizioni di cui all', comma 6, secondo periodo, del codice. 5. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Gli obblighi di trasparenza sono disciplinati dalla normativa italiana, fermo restando quanto previsto dall'. 5-bis. I contratti di cui all', comma 2-bis, lettere a), b) e c), che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, sono affidati tenendo conto dei principi di cui agli del codice. 6. La legge civile che regola la stipula del contratto e la fase di esecuzione è determinata secondo le norme applicabili di diritto internazionale privato.

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Pro

urn:nir:ministero.affari.esteri.e.cooperazione.internazionale:decreto:2017-11-02;192#art-2