Capo III
Art. 14
15 / 26Subappalto
In vigore dal 4 apr 2024
1. Nell'invito o nel bando e nel conseguente contratto sono specificati i seguenti obblighi:
a) il contraente principale assume nei confronti della sede estera piena responsabilità per l'intero contratto;
a-bis) il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della sede estera per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
b) l'appaltatore indica nella sua offerta le eventuali parti dell'appalto che intende subappaltare e i subappaltatori proposti;
c) il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti previsti dal bando in relazione alla prestazione oggetto del subappalto;
d) l'appaltatore accetta che l'amministrazione aggiudicatrice possa trasferire i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per le prestazioni da lui fornite nell'ambito dell'appalto;
e) l'appaltatore accetta espressamente di sostituire i subappaltatori per i quali emergano motivi di esclusione.
1-bis. La sede estera acquisisce il contratto di subappalto e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di cause di esclusione di cui all' prima dell'inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238.
Note all'articolo
- La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 10, comma 5) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri.e.cooperazione.internazionale:decreto:2017-11-02;192#art-14