Art. 13 · Offerte anormalmente basse
Capo II

Art. 13

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Offerte anormalmente basse

In vigore dal 4 apr 2024
1. La sede estera o, su richiesta del RUP, la commissione giudicatrice effettua i controlli di cui all'articolo 69 della direttiva 2014/24/UE nei seguenti casi: a) se l'aggiudicazione avviene con il criterio del prezzo più basso, sulle offerte il cui prezzo è inferiore ai quattro quinti della base d'asta; b) se l'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulle offerte i cui punteggi relativi al prezzo ed agli altri elementi oggetto di valutazione siano entrambi almeno pari o superiori ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile. 2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, la sede estera può verificare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili nel Paese e agli oneri di sicurezza previsti dal piano di sicurezza e coordinamento comunque conforme alla normativa applicabile nel Paese dove il contratto è eseguito.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.affari.esteri.e.cooperazione.internazionale:decreto:2017-11-02;192#art-13