Art. 12 · Commissione giudicatrice
Capo II

Art. 12

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Commissione giudicatrice

In vigore dal 4 apr 2024
1. Per i contratti aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte la sede estera nomina una commissione giudicatrice composta da tre o cinque membri. 2. Il presidente e i membri della commissione sono scelti, in base a requisiti di professionalità ed esperienza, tra il personale in servizio nella sede estera o in altri uffici di amministrazioni pubbliche italiane presenti nel Paese. In mancanza di idonee professionalità o per esigenze di rotazione degli incarichi, uno dei membri diverso dal presidente può essere scelto tra professionisti locali esperti del settore. In casi eccezionali, uno o più membri possono essere scelti tra personale in servizio presso l'amministrazione centrale. 2-bis. La Commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardano la riservatezza delle comunicazioni. Al di fuori dei casi di cui all', comma 7-ter, la Commissione può operare attraverso una piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti. 3. Il RUP può fare parte della commissione giudicatrice. Il capo della sede estera stabilisce le funzioni o gli incarichi connessi all'affidamento dal quale i commissari dovranno astenersi. 4. Si applicano al presidente, ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 93, comma 5, lettere b) e c), del codice. L'articolo 93, comma 5, lettera a), del codice si applica ai componenti della commissione non in servizio nella sede estera. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.affari.esteri.e.cooperazione.internazionale:decreto:2017-11-02;192#art-12