Art. 6 · Variazione dell'indirizzo di reperibilità

Art. 6

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Variazione dell'indirizzo di reperibilità

In vigore dal 13 gen 2018
1. Il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente all'amministrazione presso cui presta servizio, che a sua volta ne dà tempestiva comunicazione all'INPS mediante i canali messi a disposizione dall'Istituto, l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi.
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