Art. 6
6 / 10Variazione dell'indirizzo di reperibilità
In vigore dal 13 gen 2018
1. Il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente all'amministrazione presso cui presta servizio, che a sua volta ne dà tempestiva comunicazione all'INPS mediante i canali messi a disposizione dall'Istituto, l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi.
Storico versioni
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