Art. 2
2 / 9Individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
In vigore dal 25 gen 2018
1. La Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco esercitano il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, dei propri emblemi e di ogni altro relativo segno distintivo indicati nelle tabelle A e B allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento, nonché di ogni altra denominazione, stemma, emblema e segno distintivo, ivi incluse le uniformi per foggia e colore, che identifica la Polizia di Stato e i Vigili del fuoco ovvero i reparti, gli enti, i gruppi e le strutture esistenti o soppressi, istituito ai sensi delle disposizioni ordinamentali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 1 sono di seguito denominati simboli.
3. I simboli di cui al comma 1 sono pubblicati anche sul sito web istituzionale della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (http://www.vigilfuoco.it).
4. Il diritto all'uso esclusivo è esercitato dalla Polizia di Stato e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in relazione ai simboli che somigliano o comunque richiamano quelli di cui al comma 1; si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 20, 21 e 22 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
Storico versioni
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