Art. 2 · Ambito di applicazione e finalità dell'intervento

Art. 2

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Ambito di applicazione e finalità dell'intervento

In vigore dal 13 dic 2017
1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi di quanto previsto dall', comma 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le modalità di ripartizione e di erogazione della somma destinata all'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. 2. Gli interventi di cui al presente regolamento sono finalizzati ad incentivare tali servizi e a controbilanciare i costi aggiuntivi necessari all'avvio e/o al miglioramento dei servizi marittimi, contribuendo a compensare la differenza per diversi costi esterni e costi infrastrutturali specifici derivanti dall'uso del trasporto marittimo in sostituzione del trasporto su strada, quali, a titolo esemplificativo, i costi relativi alla congestione, all'inquinamento, agli incidenti.
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