Art. 6
6 / 10Forme, finalità e modalità del finanziamento
In vigore dal 24 gen 2018
1. I benefici previsti dal presente decreto, funzionali alla realizzazione del programma di attività di cui all', comma 2, sono concessi dal Ministero dello sviluppo economico, nella forma di contributi diretti alla spesa, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, in conformità all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi e delle regole procedurali del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. Il finanziamento è finalizzato a sostenere le spese relative a:
a) costituzione e avviamento dell'attività del centro di competenza ad alta specializzazione, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 27 regolamento GBER, per un importo complessivo non superiore a euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila) per polo, nella forma di contributi diretti alla spesa ed in misura non superiore al 65 per cento delle risorse disponibili;
b) progetti di cui al programma di attività del centro di competenza ad alta specializzazione, nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 25, 28 e 29 del regolamento GBER, per un importo massimo non superiore a euro 200.000,00 (duecentomila) per ciascun progetto, nella forma di contributi diretti alla spesa ed in misura non inferiore al 35 per cento delle risorse disponibili.
3. Le spese amministrative oggetto del finanziamento di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, si conformano a quanto disposto dagli articoli 25, 27, 28 e 29 del regolamento GBER.
Storico versioni
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