Parte I
Art. 4
4 / 26Determinazione del contingente dei posti del concorso e del corso di formazione
In vigore dal 21 set 2017
Determinazione del contingente dei posti del concorso
e del corso di formazione
1. Il numero dei posti da mettere a concorso è determinato con il Bando ai sensi dei commi 2, 3 e 4.
2. Sono messi a concorso i posti da dirigente scolastico presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, che risultino vacanti e disponibili alla data di indizione del corso-concorso.
3. Sono altresì messi a concorso i posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili, nel triennio successivo, per collocamento a riposo per limiti di età, tenuto ulteriormente conto della percentuale media di cessazione dal servizio per altri motivi.
4. Dai posti determinati ai sensi dei commi 2 e 3 sono detratti quelli occorrenti per l'assunzione dei vincitori dei concorsi precedentemente banditi.
5. Alla frequenza del corso di formazione dirigenziale sono ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti determinati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 nella percentuale del venti per cento in più.
L'eventuale frazione di posto è arrotondata all'unità intera superiore.
Storico versioni
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