Art. 21 · Riammissione al corso successivo
Parte III

Art. 21

21 / 26

Riammissione al corso successivo

In vigore dal 21 set 2017
1. I candidati che non possono iniziare o proseguire la frequenza del corso di formazione dirigenziale o del tirocinio per maternità o per gravi motivi comprovati, entro dieci giorni dall'inizio del corso o dall'interruzione della frequenza, da idonea documentazione, sono ammessi di diritto, su loro richiesta, alla frequenza del corso di formazione dirigenziale e tirocinio di cui all' relativo alla procedura immediatamente successiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.istruzione.universita.e.ricerca:decreto:2017-08-03;138#art-21