Parte III
Art. 21
21 / 26Riammissione al corso successivo
In vigore dal 21 set 2017
1. I candidati che non possono iniziare o proseguire la frequenza del corso di formazione dirigenziale o del tirocinio per maternità o per gravi motivi comprovati, entro dieci giorni dall'inizio del corso o dall'interruzione della frequenza, da idonea documentazione, sono ammessi di diritto, su loro richiesta, alla frequenza del corso di formazione dirigenziale e tirocinio di cui all' relativo alla procedura immediatamente successiva.
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