Art. 8
8 / 17Modalità di determinazione dei contributi
In vigore dal 31 ago 2017
1. Il contributo per treno*chilometro, attribuibile ai sensi dell', è quantificato fino alla concorrenza massima prevista per gli impegni di spesa per ciascun anno ed è erogato compatibilmente con la disponibilità di cassa e nel rispetto delle norme di contabilità pubblica. Qualora, in funzione dei servizi ammissibili a contributo, le risorse disponibili non sono sufficienti, si procede alla riduzione di dette risorse in proporzione all'ammontare spettante a ciascun beneficiario.
2. Nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse, statali, regionali o locali, le stesse sono utilizzate fino alla concorrenza del limite di cui all', comma 2, e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall'.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2017-07-14;125#art-8