Art. 6 · Oggetto e destinazione dell'incentivo

Art. 6

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Oggetto e destinazione dell'incentivo

In vigore dal 31 ago 2017
1. L'incentivo è rivolto alle imprese utenti di servizi di trasporto ferroviario intermodale o trasbordato e operatori del trasporto combinato che commissionano alle imprese ferroviarie in regime di trazione elettrica treni completi e che si impegnano: a) a mantenere in essere, per dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un volume di traffico ferroviario intermodale o trasbordato, in termini di treni*km percorsi sulla rete nazionale italiana, non inferiore alla media del volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2012 - 2013 - 2014; b) a incrementare, per successivi periodi di dodici mesi consecutivi, il volume di traffico ferroviario rispetto alla media del volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2012 - 2013 - 2014; c) a mantenere, per ulteriori ventiquattro mesi, il volume di traffico ferroviario raggiunto nell'ultimo periodo di dodici mesi di erogazione del contributo. 2. L'importo massimo del contributo per treno*km in ogni caso non può superare 2,50 euro per treno*km. Tale misura base può essere adeguata mediante revisioni annuali nei casi di cui all', commi 2, 3 e 4. In tali casi l'adeguamento della misura è disposto con decreto del Direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, su conforme parere del Ministero dell'economia e finanze, fermi restando i limiti di cui all'. 3. Ai fini della quantificazione del contributo non si considerano i treni con percorrenza complessiva inferiore a 150 km, ad eccezione dei servizi di trasporto ferroviario intermodale effettuati tra un porto e un interporto. 4. Il valore unitario del contributo per treno*km può essere definito anche in funzione della lunghezza del percorso dei singoli treni completi commissionati, al fine di ottimizzarne l'effetto incentivante della scelta intermodale. La trazione non elettrica è limitata strettamente a tratti di raccordo che assicurano la continuità operativa del percorso su ferrovia.
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