Art. 7
7 / 7Norme finali
In vigore dal 10 ott 2017
1. La sperimentazione ha una durata di dodici mesi a partire dal centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 luglio 2017
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Galletti
Il Ministro dello sviluppo economico
Calenda
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3778
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2017-07-03;142#art-7