Art. 1
1 / 7Finalità, oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 10 ott 2017
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 recante la disciplina normativa sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, che individua la gerarchia dei rifiuti quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti;
Visto l'articolo 195, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce allo Stato la competenza a individuare le iniziative e le misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonché per ridurne la pericolosità;
Visto l'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che prevede, che «al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è introdotto, in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata di dodici mesi. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio pieno l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo. Con il medesimo regolamento sono determinate le forme di incentivazione e le loro modalità di applicazione nonché i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi di cui al presente articolo. Al termine della fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, se confermare e se estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare del 2 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, recante «Aggiornamento degli studi europei fissati dal Comitato europeo di normazione (CEN), in conformità ai requisiti essenziali stabiliti all'articolo 9 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio»;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico reso con nota del 14 marzo 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 3 novembre 2016 e del 12 gennaio 2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 22 marzo 2017;
Adotta
il seguente regolamento:
Finalità, oggetto e ambito di applicazione
1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, favorendo il riutilizzo degli imballaggi usati, il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione della sperimentazione su base volontaria del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi o residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo, di cui all'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le forme di incentivazione, le loro modalità di applicazione e i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi.
2. La sperimentazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione si applica agli imballaggi con le seguenti caratteristiche:
a) di tipo primario, ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) riutilizzabili, ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) conformi ai requisiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 2 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell' 11 maggio 2006, recante «Aggiornamento degli studi europei fissati dal Comitato europeo di normazione (CEN), in conformità ai requisiti essenziali stabiliti all'articolo 9 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio»;
d) destinati all'uso alimentare e al contenimento di birra o acqua minerale;
e) serviti al pubblico nei punti di consumo;
f) di volume compreso tra 0,20 e 1,5 litri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2017-07-03;142#art-1