Art. 16 · Funzionalità del Registro nazionale aiuti in materia di trasparenza
Capo V

Art. 16

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Funzionalità del Registro nazionale aiuti in materia di trasparenza

In vigore dal 12 ago 2017
Funzionalità del Registro nazionale aiuti in materia di trasparenza 1. Gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti in materia di aiuti di Stato dall' del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e dalle decisioni della Commissione europea per gli aiuti notificati ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, ad eccezione di quelle relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca, sono assolti attraverso il Registro nazionale aiuti, sulla base delle informazioni inserite nel registro stesso, ai sensi del presente decreto, dalle singole Autorità responsabili e dai Soggetti concedenti. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono rese disponibili nell'apposita sezione trasparenza del Registro nazionale aiuti. Nella medesima sezione sono resi disponibili i collegamenti con le sezioni trasparenza dei siti web predisposti, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa nazionale, dalle singole amministrazioni pubbliche che concedono gli aiuti individuali, inseriti nel Registro nazionale aiuti. 3. Per gli aiuti nei settori agricoltura e pesca provvedono, in analogia con il presente articolo, i registri SIAN e SIPA.
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