Art. 8 · Esclusività della procedura

Art. 8

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Esclusività della procedura

In vigore dal 28 giu 2017
1. Nell'ambito della procedura arbitrale non possono essere fatti valere, nei confronti del Fondo, titoli diversi da quelli accertati all'esito della medesima procedura. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 9 maggio 2017 Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro della giustizia Orlando Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 827
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