Art. 7 · Criteri di quantificazione delle prestazioni

Art. 7

7 / 8

Criteri di quantificazione delle prestazioni

In vigore dal 28 giu 2017
1. L'accertamento, all'esito del procedimento arbitrale, della ricorrenza delle condizioni di cui all', comma 2, comporta il riconoscimento della prestazione in favore del ricorrente nella misura ritenuta congrua dal Collegio arbitrale sulla base di una valutazione del caso concreto, fino ad un massimo corrispondente all'intera perdita subita dall'investitore al netto di oneri, spese e differenziale di rendimento, ai sensi del comma 2. 2. Fermo quanto previsto nel comma precedente, la liquidazione della prestazione avviene a norma dell'articolo 2056, primo comma del codice civile, determinando l'importo al netto di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto della proprietà degli strumenti finanziari subordinati nonché della differenza, se positiva, tra il rendimento di tali strumenti finanziari percepito dall'investitore e il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro poliennale in corso di emissione di durata finanziaria equivalente oppure in luogo di quest'ultimo il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di Buoni del Tesoro poliennali in corso di emissione aventi durata finanziaria più vicina, calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 9, commi 4 e 5 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2017-05-09;83#art-7