Capo I
Art. 9
9 / 18Elenco titolari degli strumenti di misura
In vigore dal 18 set 2017
1. La Camera di commercio raccoglie su supporto informatico le informazioni ottenute sulla base delle comunicazioni di cui all', comma 1, e delle trasmissioni da parte degli organismi riguardanti le attività di verificazione periodica e degli esiti dell'attività relativa ai controlli casuali, provvedendo a trasmetterle ad Unioncamere.
2. Le Camere di commercio formano altresì l'elenco dei titolari degli strumenti di misura, consultabile dal pubblico anche per via informatica e telematica ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e della vigente normativa in materia di metrologia legale, contenente:
a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello strumento di misura;
b) indirizzo presso cui lo strumento di misura è in servizio, qualora diverso dal precedente;
c) codice identificazione del punto di riconsegna o di prelievo, a seconda dei casi e ove previsto;
d) tipo dello strumento di misura;
e) marca e modello dello strumento di misura;
f) numero di serie dello strumento di misura, se previsto;
g) anno della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare, nonché data di messa in servizio e di cessazione dell'utilizzo dello strumento di misura;
h) caratteristiche metrologiche dello strumento;
i) specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento.
3. Le Camere di commercio utilizzano, ai fini della costituzione e della verifica dell'elenco di cui al presente articolo, anche i dati del registro delle imprese e quelli forniti dai comuni e dalle altre amministrazioni pubbliche in base agli accordi procedimentali di cui all', comma 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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