Art. 8 · Obblighi dei titolari degli strumenti
Capo I

Art. 8

8 / 18

Obblighi dei titolari degli strumenti

In vigore dal 18 set 2017
1. I titolari degli strumenti di misura soggetti all'obbligo della verificazione periodica: a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo e gli altri elementi di cui all', comma 2; b) mantengono l'integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione; c) curano l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore; d) conservano il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta; e) curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e non li utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico. 2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), sono esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2017-04-21;93#art-8