Art. 6 · Verifiche di laboratorio

Art. 6

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Verifiche di laboratorio

In vigore dal 11 lug 2017
1. In attuazione di quanto indicato all'articolo 39, comma 3 del decreto, se il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico ritiene necessarie ulteriori verifiche di laboratorio, rispetto agli eventuali accertamenti tecnici già eseguiti dagli Ispettorati territoriali competenti ai sensi dell', comma 1, incarica della loro effettuazione un laboratorio accreditato per la materia trattata, ovvero, qualora non esistano laboratori accreditati allo scopo, un organismo notificato sotto la cui responsabilità dovranno essere effettuate le prove. Analogamente si procede per l'incarico dell'effettuazione delle verifiche di laboratorio finalizzate alla valutazione di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto. 2. Qualora ai fini dell'espletamento degli accertamenti tecnici di cui all', comma 1, o delle verifiche di laboratorio di cui al comma 1 si debba provvedere al trasporto dell'apparecchiatura, esso avviene utilizzando gli imballaggi originali ovvero in contenitori opportunamente sigillati. 3. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nell'Unione europea è invitato a presenziare alle verifiche di laboratorio e ad esaminare in contraddittorio i risultati delle verifiche stesse. 4. Al termine dell'attività è redatto un rapporto sulle verifiche. La verifica dell'apparecchiatura è effettuata con sollecitudine con conseguente restituzione in tempi brevi, salvo in caso di sequestro. La restituzione deve avvenire entro il termine di centoventi giorni in caso di prelievo. Qualora siano rilevate difformità sono adottati i provvedimenti del caso ed il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato, ovvero l'importatore, sono tenuti al rimborso delle spese connesse all'esecuzione delle verifiche di laboratorio, al trasporto, al deposito e ad ogni altro onere sostenuto dall'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste.
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