Art. 3
3 / 7Controlli
In vigore dal 21 ago 2025
1. I controlli sono svolti attraverso verifiche documentali e verifiche fisiche in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto.
2. Per l'espletamento dei controlli sulle apparecchiature radio messe a disposizione sul mercato sono da verificare:
a) presso il distributore:
1) la presenza della marcatura CE sull'apparecchiatura radio o sulla relativa targhetta e sull'imballaggio apposta in modo visibile, leggibile e, solo sull'apparecchiatura o sulla relativa targhetta anche in modo indelebile; nei casi in cui sia stata applicata la procedura di valutazione della conformità di cui all'allegato IV del decreto, la marcatura CE deve essere seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato di pari altezza della marcatura CE;
2) che la marcatura CE sia stata apposta dal fabbricante o dal suo mandatario prima della sua immissione sul mercato e che essa rispetti la forma e le proporzioni indicate nell'allegato II del regolamento 765/2008 anche in caso di riduzione o di allargamento della marcatura CE medesima e, laddove essa abbia un'altezza inferiore ai 5 mm, rimanga visibile e leggibile; la marcatura CE apposta sull'apparecchiatura radio non deve indurre in errore circa il suo significato o il simbolo grafico della marcatura CE stessa; le altre marcature apposte sull'apparecchiatura radio non devono compromettere la visibilità, la leggibilità e il significato della marcatura CE;
3) che ogni singola apparecchiatura radio sia accompagnata dalla dichiarazione di conformità UE o dalla dichiarazione di conformità UE semplificata tradotte in lingua italiana, aggiornate e conformi rispettivamente all'allegato VI del decreto e all'allegato VII del decreto. In caso di dichiarazione di conformità UE semplificata, il personale incaricato dello svolgimento dell'attività ispettiva verifica che all'indirizzo internet ivi indicato la dichiarazione di conformità UE sia liberamente consultabile e che essa sia conforme all'allegato VI, tradotta in lingua italiana e aggiornata;
4) la presenza su ciascuna apparecchiatura radio ovvero sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento qualora le dimensioni o la natura dell'apparecchiatura radio non lo consentano, del numero di tipo, di serie, e di lotto o comunque di qualsiasi elemento che ne consenta l'identificazione;
5) la presenza su ciascuna apparecchiatura radio ovvero sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento qualora le dimensioni o la natura dell'apparecchiatura radio non lo consentano, del nome del fabbricante, della sua denominazione commerciale o il suo marchio registrato e l'indirizzo postale al quale può essere contattato. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attività ispettiva verifica altresì la completezza delle suddette informazioni e che l'indirizzo indichi un punto unico di contatto presso il quale il fabbricante può essere contattato e che le informazioni relative al contatto siano almeno in lingua italiana;
6) per i prodotti importati da paesi terzi, la presenza su ciascuna apparecchiatura radio, ovvero sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento qualora le dimensioni dell'apparecchiatura radio o la necessità di dover aprire l'imballaggio per apporle non lo consentano, del nome dell'importatore, della sua denominazione commerciale o il suo marchio registrato e l'indirizzo postale al quale può essere contattato. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attività ispettiva verifica altresì la completezza delle suddette informazioni e che le informazioni relative al contatto siano almeno in lingua italiana;
7) per le categorie o classi di apparecchiature radio specificate all', comma 2, del decreto, la presenza della dichiarazione di conformità conforme all'allegato VI del decreto relativa alle combinazioni di apparecchiature radio e del software redatta in esito alla valutazione della conformità dell'apparecchiatura radio realizzata conformemente all'articolo 17 del decreto. L'eventuale software preinstallato o fornito a corredo dell'apparecchiatura deve essere compreso tra quelli previsti nella predetta dichiarazione. Il controllo di cui al presente punto si applica a decorrere dalla data di attuazione degli atti delegati e di esecuzione di cui all', commi 2 e 3, del decreto;
8) che ciascuna apparecchiatura radio sia accompagnata dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana che siano, al pari di qualunque etichettatura, chiare, comprensibili e intelligibili. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attività ispettiva verifica altresì che siano accluse le istruzioni che contengono le informazioni necessarie per l'uso dell'apparecchiatura radio conformemente alla sua destinazione d'uso e, se del caso, una descrizione degli accessori e componenti, compreso il software, che consentono all'apparecchiatura radio di funzionare come previsto e infine, per le apparecchiature radio che emettono intenzionalmente onde radio, le informazioni inerenti alle bande di frequenza di funzionamento dell'apparecchiatura radio e la massima potenza a radiofrequenza trasmessa nelle bande di frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio, anch'esse in lingua italiana;
9) in presenza di restrizioni applicabili alla messa in servizio o di requisiti in materia di autorizzazione per l'uso, la disponibilità sull'imballaggio di informazioni che consentono di individuare gli Stati membri o la zona geografica all'interno di uno Stato membro in cui sussistono restrizioni alla messa in servizio o requisiti in materia di autorizzazione per l'uso. Tali informazioni devono essere completate nelle istruzioni accluse all'apparecchiatura radio;
10) per ciascuna apparecchiatura l'operatore economico ispezionato deve essere in grado di presentare, se più recenti di dieci anni, le informazioni relative sia all'operatore economico che gli abbia fornito l'apparecchiatura radio sia a quello a cui lui l'abbia fornita;
11) per i tipi di apparecchiatura radio nelle categorie di apparecchiature caratterizzate da un basso livello di conformità ai requisiti essenziali di cui all' del decreto, la presenza del numero di identificazione attribuito dalla Commissione europea, ai sensi dell' del decreto. Il controllo di cui al presente punto si applica a decorrere dalla data di attuazione degli atti delegati e di esecuzione di cui all', commi 2 e 3, del decreto;
12) che le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non abbiano messo a rischio la conformità dell'apparecchiatura radio ai requisiti di cui all' del decreto;
13) che non siano state apportate modifiche alle apparecchiature radio dotate della prescritta marcatura che comportano la mancata conformità ai requisiti essenziali;
14) che non si tratti di un tipo di apparecchiatura radio che si trova sul mercato nonostante i provvedimenti di richiamo o ritiro ordinati dal Ministero a seguito di accertata non conformità dell'apparecchiatura stessa al decreto ovvero sottoposto alle procedure di cui agli articoli da 40 a 43 del decreto;
15) la documentazione utile ad accertare la data di immissione sul mercato al fine dell'individuazione della normativa applicabile ai sensi dell'articolo 48 del decreto;
16) che non sia promossa pubblicità in qualunque forma per apparecchiature radio che non rispettano le prescrizioni del decreto;
17) che in occasione di fiere, esposizioni ed eventi simili siano rispettate le prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto;
b) presso l'importatore, relativamente alle apparecchiature radio immesse sul mercato dal medesimo:
1) quanto previsto alla lettera a);
2) che la dichiarazione di conformità UE sia conservata per un periodo di 10 anni dalla data in cui l'apparecchiatura radio è stata immessa sul mercato;
3) che sia stata eseguita da parte del fabbricante l'appropriata procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 17 del decreto e che sia stata preparata la documentazione tecnica;
4) che l'apparecchiatura radio sia costruita in modo tale da poter essere utilizzata in almeno uno Stato membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio;
5) la prova documentale che l'importatore, prima di immettere l'apparecchiatura radio sul mercato, si sia accertato presso il fabbricante che essa è conforme ai requisiti essenziali di cui all' del decreto;
6) ove ne ricorrano le condizioni, l'esistenza e lo stato di aggiornamento del registro di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto;
c) presso il fabbricante, relativamente alle apparecchiature radio immesse sul mercato dal medesimo:
1) quanto previsto alla lettera a) ad esclusione del numero 6) e del numero 12);
2) la presenza della documentazione tecnica e la sua rispondenza a quanto indicato all'articolo 21 commi 1, 2 e 3, del decreto;
3) il rispetto delle disposizioni del decreto e, in particolare, di quelle concernenti la conformità dell'apparecchiatura radio ai requisiti essenziali di cui all' del decreto, che per l'apparecchiatura radio sia stata eseguita la relativa procedura di valutazione di conformità di cui all'articolo 17 del decreto e che l'apparecchiatura sia costruita in modo tale da poter essere utilizzata in almeno uno Stato membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio;
4) che la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità UE e, rispettivamente a seconda che sia stata adottata la procedura per la valutazione della conformità di cui all'allegato III o IV del decreto, il certificato UE del tipo o la documentazione di cui all'allegato IV, paragrafo 6, del decreto, siano conservate per un periodo di 10 anni dalla data in cui l'apparecchiatura radio è stata immessa sul mercato;
5) ove ne ricorrano le condizioni, l'esistenza e lo stato di aggiornamento del registro di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto;
d) presso l'importatore o il distributore in qualità di fabbricante ai sensi dell'articolo 14 del decreto, ovvero presso il rappresentante autorizzato stabilito in Italia del fabbricante, purchè specificato nel mandato, a seconda del tipo di apparecchiatura e della procedura adottata dal fabbricante per la valutazione della conformità di quanto previsto dalla lettera c).
3. Per l'espletamento dei controlli sulle apparecchiature radio in servizio o in uso sono da verificare:
1) che siano dotate della marcatura CE;
2) che non siano state installate o siano utilizzate in violazione delle relative restrizioni d'uso;
3) per le categorie o classi di apparecchiature radio specificate all', comma 2, del decreto, che le combinazioni di apparecchiature radio e del software installato siano tra quelle previste nella dichiarazione di cui all', comma 1, del decreto. Il controllo di cui al presente punto si applica a decorrere dalla data di attuazione degli atti delegati e di esecuzione di cui all', commi 2 e 3, del decreto;
4) che siano sottoposte a corretta manutenzione ovvero siano utilizzate per i fini previsti dal fabbricante;
5) che non siano state apportate modifiche alle apparecchiature dotate della prescritta marcatura che comportano la mancata conformità ai requisiti essenziali;
6) la documentazione utile ad accertare la data di immissione sul mercato al fine dell'individuazione della normativa applicabile ai sensi dell'articolo 48 del decreto.
4. Fatta salva l'applicazione del comma 7, qualora durante i controlli di cui ai commi 2 e 3, il personale incaricato dello svolgimento dell'attività ispettiva abbia motivi sufficienti per ritenere che un'apparecchiatura radio possa presentare un rischio per la salute o l'incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al decreto, ne dà immediata comunicazione all'ufficio di appartenenza dell' Ispettorato competente; il responsabile di detto ufficio informa la Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico per l'espletamento degli adempimenti successivi allegando alla comunicazione una dettagliata relazione tecnica.
5. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attività ispettiva annota sul verbale di accertamento di cui all', gli elementi utili a valutare il comportamento dell'operatore economico ispezionato relativamente ai rispettivi obblighi di cui all'articolo 10, commi 11 e 12, all'articolo 11, comma 2, all'articolo 12, commi 2 ultimi due periodi, 7 e 9, e all'articolo 13, commi 2, ultimi due periodi, 4 e 5, del decreto. Indica, altresì, se ci siano elementi utili per ritenere che i soggetti sopra indicati abbiano fornito notizie, informazioni e documentazione false.
6. Qualora il personale incaricato dello svolgimento dell'attività ispettiva accerti che, a norma dell'articolo 20, comma 1, del decreto l'apposizione della marcatura CE non sia possibile o non sia consentita a causa della natura dell'apparecchiatura radio, ne annota le relative cause nel verbale di accertamento.
7. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attività ispettiva può procedere al prelievo dell'apparecchiatura conformemente all'articolo 39, comma 2, del decreto.
8. In occasione di fiere, esposizioni ed eventi simili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 46, comma 10, del decreto, il personale incaricato dello svolgimento dell'attività ispettiva, qualora non siano state rispettate le prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto stesso, procede al prelievo dell'apparecchiatura, a meno di immediata regolarizzazione.
8-bis. In aggiunta agli altri controlli di cui al presente articolo, per l'espletamento dei controlli sulle apparecchiature radio rientranti nelle categorie o nelle classi di cui all'allegato I bis, parte I, punto 1, del decreto, messe a disposizione sul mercato:
a) presso il fabbricante, è da verificare che le apparecchiature siano state costruite in modo da essere conformi alle specifiche relative alle capacità di ricarica di cui all'Allegato I bis, parte I, del decreto, per la pertinente categoria o classe di apparecchiatura radio e, in particolare, ai requisiti indicati ai punti 2.1 e 2.2 di tale Allegato, ovvero ai requisiti di cui ai punti 3.1 e 3.2 nella misura in cui possono essere ricaricate mediante cavo e con tensione superiore a 5 volt, corrente superiore a 3 ampere o potenza superiore a 15 watt. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attività di controllo verifica, altresì, che la presa USB di cui al punto 2.1 del citato Allegato I bis, parte I, del decreto sia accessibile e operativa in ogni momento e non siano necessari adattatori esterni rimovibili;
b) presso tutte le tipologie di operatore economico, è da verificare il rispetto dell'articolo 3-bis, commi 1 e 2, del decreto, controllando che, se l'operatore economico offre la possibilità di acquistare le apparecchiature radio rientranti nelle categorie o nelle classi di cui all'allegato I bis, parte I, punto 1, del decreto insieme a un dispositivo di ricarica, l'operatore economico offra anche la possibilità di acquistare tale apparecchiatura radio senza dispositivo di ricarica. La verifica che tale possibilità sia offerta, quando l'apparecchiatura radio è messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, è effettuata attraverso il controllo:
1) della disponibilità di entrambe le confezioni dell'apparecchiatura radio, con e senza dispositivo di ricarica. Il cavo di ricarica, conforme all'Allegato I bis, parte I, punto 2, del decreto, deve essere sempre incluso nelle confezioni siano esse con dispositivo di ricarica che senza;
2) della presenza dei pittogrammi di cui all'Allegato I bis, parte III, punti 1.1 e 1.2, del decreto, che, rispettivamente, attestino o escludano l'inclusione del dispositivo di ricarica;
3) che i pittogrammi siano apposti ed esposti in conformità dell'articolo 3-bis, comma 2, del decreto in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, anche vicino all'indicazione del prezzo.
c) presso tutte le tipologie di operatore economico, è da verificare la presenza delle informazioni in lingua italiana sulle specifiche relative alle capacità di carica delle apparecchiature radio e ai dispositivi di ricarica compatibili, come indicato nell'Allegato I bis, parte II, del decreto nelle istruzioni e nelle informazioni sulla sicurezza che accompagnano l'apparecchiatura radio ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto. Tali informazioni possono essere messe a disposizione anche mediante codici QR o soluzioni elettroniche analoghe;
d) presso tutte le tipologie di operatore economico, è da verificare la presenza dell'etichetta di cui all'articolo 10, comma 8 bis, del decreto come indicato nell'Allegato I bis, parte IV, del medesimo decreto nelle istruzioni e, sull'imballaggio, stampata ovvero apposta come autoadesivo. In assenza di imballaggio l'autoadesivo è apposto sull'apparecchiatura radio. Inoltre, quando l'apparecchiatura radio è messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, è da verificare che l'etichetta sia esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo;
e) presso tutte le tipologie di operatore economico, è da verificare la corretta elaborazione dei pittogrammi e dell'etichetta, secondo quanto indicato rispettivamente nell'Allegato I bis, parti III e IV, del decreto.
Note all'articolo
- Il Decreto 6 giugno 2025, n. 115 (in G.U. 6/8/2025, n. 181) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I controlli introdotti nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, dal comma 1 del presente articolo sono disposti sulle apparecchiature radio immesse sul mercato successivamente alle date indicate nell'articolo 3 del decreto legislativo 9 luglio 2024, n. 100, per la pertinente categoria o classe di apparecchiatura radio come individuata nell'Allegato I bis, parte I, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2017-04-07;101#art-3