Art. 6 · Funzionamento delle C.U.N.

Art. 6

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Funzionamento delle C.U.N.

In vigore dal 20 giu 2017
1. Il regolamento di funzionamento delle C.U.N. è approvato, previa consultazione delle organizzazioni professionali e delle associazioni di categoria, con il decreto direttoriale di cui al comma 1 dell' e definisce: a) il funzionamento di ciascuna C.U.N.; b) il giorno e la periodicità della riunione; c) il codice di comportamento che stabilisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i componenti della C.U.N. sono tenuti a sottoscrivere ed osservare; d) il numero dei commissari; e) le regole di variazione dei delegati, di esclusione e le relative penalità; f) l'eventuale presenza e il funzionamento del Comitato dei garanti. 2. La segreteria delle C.U.N. è assicurata da B.M.T.I. S.c.p.A. su incarico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la quale provvede a convocarle in via ordinaria e/o straordinaria ed a coordinare le attività delle stesse, fornendo ai commissari un report informativo contenente dati di mercato raccolti nel modo più esaustivo ed aggiornato possibile. 3. Il segretario della Commissione, incaricato da B.M.T.I. S.c.p.A., partecipa alle riunioni al fine di gestire, verbalizzare e verificare la regolarità delle operazioni relative alla formulazione delle tendenze di mercato e dei prezzi indicativi nonché il rispetto del codice di comportamento. 4. I listini, i verbali e i report informativi delle C.U.N. sono messi a disposizione degli operatori interessati attraverso l'accreditamento agli appositi siti internet gestiti da B.M.T.I. S.c.p.A.. Tutti gli operatori accreditati ai siti internet del presente comma devono essere accreditati anche alla piattaforma di contrattazione gestita da B.M.T.I. S.c.p.A.. 5. Ai commissari, ai loro supplenti e ai garanti non può essere corrisposto alcun compenso, rimborso di spesa, emolumento o gettone di presenza.
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