Art. 2
2 / 10Definizioni
In vigore dal 20 giu 2017
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) commissione unica nazionale (C.U.N.): l'organismo istituito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Ministero dello sviluppo economico per la formulazione, in modo regolamentato e trasparente, della tendenza di mercato e dei prezzi indicativi dei prodotti, oggetto di valutazione della C.U.N., a livello nazionale;
b) commissari delle C.U.N.: i delegati delle organizzazioni professionali e delle associazioni di categoria dei produttori agricoli, della cooperazione agricola e agroalimentare, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione, competenti per le filiere a cui le C.U.N. si riferiscono, che acquistano o vendono prodotti in nome e per conto proprio;
c) garanti: rappresentanti delle parti contraenti diversi dai commissari C.U.N.;
d) prodotti agricoli: i prodotti dell'allegato I di cui all'articolo 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
e) prodotti alimentari: i prodotti di cui all' del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002;
f) borse merci: borse di commercio istituite ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272;
g) sale di contrattazione: luoghi d'incontro per la contrattazione di merci istituite dalle camere di commercio industria artigianato e agricoltura;
h) commissioni prezzi: commissioni per la rilevazione dei prezzi indicativi del mercato locale istituite dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura;
i) tendenza di mercato: direzione principale in cui il mercato si sta muovendo, identificabile con gli aggettivi «stabile» o «tendenzialmente stabile» o «in calo» o «in rialzo»;
l) prezzi indicativi: prezzo orientativo in linea con la tendenza di mercato formulata, che non tiene conto di caratteristiche qualitative del prodotto diverse dagli standard, delle modalità di consegna/ritiro e di pagamento e di qualsiasi altro fattore relativo alla commercializzazione, che sono oggetto di libera contrattazione tra le parti (acquirente e venditore);
m) B.M.T.I. S.c.p.A.: Borsa merci telematica italiana S.c.p.A. - società pubblica non a scopo di lucro istituita ai sensi dell' del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:2017-03-31;72#art-2