Art. 6
6 / 7Garanzie prestate dai sistemi di gestione collettivi dei RAEE domestici
In vigore dal 11 giu 2017
Garanzie prestate dai sistemi di gestione collettivi
dei RAEE domestici
1. Il Sistema collettivo che presta la garanzia finanziaria secondo le modalità di cui all', commi 1 e 3, calcola l'ammontare della garanzia finanziaria in riferimento a ciascuna categoria di AEE indicata negli allegati I e III al decreto legislativo del 14 marzo 2014, n. 49, secondo i criteri e le formule di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il costo standard atteso delle operazioni di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici (di seguito: CGSCD) di cui all'allegato 2 del presente decreto è definito dal Centro di coordinamento sulla base delle previsioni comunicate dai sistemi collettivi.
3. I criteri di definizione del coefficiente di rischio di cui all'allegato 2 del presente decreto sono stabiliti dal Centro di coordinamento e approvati dal Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo del 14 marzo 2014, n. 49.
Storico versioni
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