Art. 5 · Garanzie prestate dai sistemi di gestione individuali dei RAEE domestici

Art. 5

5 / 7

Garanzie prestate dai sistemi di gestione individuali dei RAEE domestici

In vigore dal 11 giu 2017
1. Il produttore di AEE per uso domestico che adempie ai propri obblighi individualmente calcola l'ammontare della garanzia finanziaria sulla base dei parametri definiti con il decreto di riconoscimento di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. Il calcolo della garanzia avviene secondo i criteri e le formule di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2017-03-09;68#art-5