Art. 2
2 / 10Tariffe relative all'istruttoria
In vigore dal 26 mag 2017
1. Ai fini della determinazione della tariffa relativa alle attività istruttorie di cui all', comma 1, lettere a) e b), il gestore assevera, con dichiarazione allegata alla domanda di autorizzazione:
a) l'elenco delle attività di cui all'allegato VIII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, condotte nell'installazione (nel seguito indicate come attività IPPC) e, nel caso di domanda presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il tipo di impianto di cui all'allegato XII, alla Parte II del medesimo decreto legislativo, specificando se alcune di tali attività IPPC sono gestite da diversi soggetti;
b) la presenza di ulteriori attività o impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale localizzati nel medesimo sito e funzionalmente connessi ad una o più attività di cui alla lettera a) (nel seguito indicati come attività non IPPC connesse), specificando se si tratta di impianti gestiti dal medesimo gestore o da diversi soggetti;
c) il numero di fonti (puntuali, lineari o areali, a regime e non) di emissione significativa in aria di sostanze inquinanti oggetto della richiesta di autorizzazione e l'associazione di ognuna di tali fonti ad una o più attività di cui alle lettere a) e b);
d) il numero di fonti di emissione liquida significativa di sostanze inquinanti (nel seguito indicate come scarichi) oggetto della richiesta di autorizzazione e l'associazione di ognuna di tali fonti ad una o più attività di cui alle lettere a) e b);
e) la presenza di emissioni in aria, non contenenti in maniera significativa sostanze inquinanti, soggette ad autorizzazione;
f) il numero di fonti di emissione di acqua, non contenente in maniera significativa sostanze inquinanti, oggetto della richiesta di autorizzazione;
g) la quantità giornaliera in tonnellate di rifiuti pericolosi la cui gestione è oggetto della richiesta dell'autorizzazione;
h) la quantità giornaliera in tonnellate di rifiuti non pericolosi la cui gestione è oggetto della richiesta dell'autorizzazione;
i) la presenza di un sistema di gestione ambientale registrato o certificato per l'intera installazione oggetto dell'autorizzazione, segnalando la eventuale certificazione di tale sistema secondo la norma UNI EN ISO 14001 o la sua registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS);
l) se l'installazione è soggetta alle disposizioni della normativa in materia di rischi da incidente rilevante (di cui al decreto legislativo n. 105/2015) o ricade in un'area ad elevata concentrazione di stabilimenti ai sensi della medesima normativa;
m) se l'installazione è collocata in un sito dichiarato di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche, nonché se è soggetto alla presentazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 29-ter, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
n) se nell'istanza è richiesta l'applicazione di deroghe al rispetto dei BAT-AEL, in applicazione dell'articolo 29-quater, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specificando in tal caso quali punti di emissione e quali scarichi sono interessati dalla richiesta;
o) se l'installazione rientra nelle categorie cui sono applicabili i requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. La tariffa dell'istruttoria di cui all', comma 1, lettera a), è pari alla tariffa così come calcolata nel punto 7 dell'allegato I, adottando nel caso di applicazione dei requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le specifiche riduzioni espressamente indicate.
3. La tariffa dell'istruttoria di cui all', comma 1, lettera b), è pari alla tariffa così come calcolata nel punto 7 dell'allegato II, operando nel caso di applicazione dei requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le specifiche riduzioni espressamente indicate.
4. La tariffa dell'istruttoria di cui all', comma 1, lettera c), è pari alla tariffa così come calcolata nel punto 7 dell'allegato I, con riferimento alle sole attività di cui alle lettere a) e b) del comma 1, oggetto di modifica sostanziale o di riesame, adottando nel caso di applicazione dei requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le riduzioni indicate.
5. La tariffa dell'istruttoria di cui all', comma 1, lettera d), è determinata in conformità all'allegato III.
6. Nel caso in cui il riesame disposto dall'autorità competente, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non fa prevedere l'applicazione di modifiche impiantistiche, ma solo un adeguamento dei sistemi di gestione o del piano di monitoraggio o dei valori limite fissati, la tariffa di cui al comma 4 fa riferimento alle attività di cui alle lettere a) e b) del comma 1 per le quali si modifica la gestione, ovvero associate ai sensi delle lettere c) e d) ai punti di emissione per cui si prevedono modifiche al piano di monitoraggio o ai limiti emissivi.
7. Le tariffe istruttorie di cui al presente articolo per le installazioni in cui non sono presenti impianti di cui all'allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono adeguate secondo quanto disposto all', comma 3, del presente decreto e determinate nella misura massima del 50% di quelle stabilite per le installazioni in cui sono presenti impianti di cui al citato allegato XII alla Parte II.
8. Con successivi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, così come previsto dall'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si provvede ogni due anni all'aggiornamento delle tariffe di cui al presente articolo, da determinarsi con il criterio della copertura dei costi necessari a garantire la conduzione delle istruttorie, attraverso la revisione degli allegati I, II e III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2017-03-06;58#art-2