Art. 2 · Durata della garanzia

Art. 2

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Durata della garanzia

In vigore dal 28 mar 2017
1. La garanzia di cui all'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello del passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino al termine del nono mese successivo a quello dell'estinzione del processo, anche se la sentenza che ha disposto il pagamento di somme in favore del contribuente viene successivamente riformata con una sentenza non ancora divenuta definitiva. La garanzia cessa qualora il giudice del grado successivo di giudizio ritenga di non subordinare la condanna al pagamento di somme in favore del contribuente alla prestazione della garanzia. 2. La garanzia a cui sia subordinata la sospensione dell'atto impugnato ovvero della sentenza ai sensi degli articoli 47, comma 5, 52, comma 6, 62-bis, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché la garanzia di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello del deposito del provvedimento che conclude la fase di giudizio nella quale la sospensione è disposta. La garanzia cessa automaticamente dalla data di deposito della sentenza favorevole al contribuente. 3. Nei giudizi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali nonché l'IVA riscossa all'importazione, la garanzia a cui sia subordinata la sospensione dell'atto impugnato ovvero della sentenza ai sensi degli articoli 47, comma 5, 52, comma 6, 62-bis, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è prestata fino al termine del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino al termine del nono mese successivo all'estinzione del processo. 4. La garanzia prevista dall'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello della definitività dell'atto impositivo, dell'atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione delle sanzioni. La garanzia cessa automaticamente nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
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