Art. 9
9 / 9Tempi di applicazione
In vigore dal 22 feb 2017
1. Le informazioni di cui all', comma 3, numeri 2-bis), 14-bis), 15), 20), 20-bis), 20-ter), 22-bis), 28-bis), 29-bis), 30-bis), 30-quater), 30-quinquies), 30-sexies), 30-septies), 31-bis), 32), 33), 34), 35), 36), 37), 38), 39), 40), 41) del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n. 380, come modificato dal presente decreto, sono trasmesse dalle regioni al Ministero della salute a decorrere dal 1° gennaio 2017, che provvede alle necessarie verifiche sulla completezza e qualità delle informazioni trasmesse.
2. Dal 1° gennaio 2018 il conferimento dei dati riportati al comma 1 nelle modalità e nei contenuti del presente decreto, è ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 dicembre 2016
Il Ministro: Lorenzin
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2017
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 78
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2016-12-07;261#art-9