Art. 4 · Requisiti tecnici per SBE di nuova realizzazione

Art. 4

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Requisiti tecnici per SBE di nuova realizzazione

In vigore dal 25 gen 2017
1. I sistemi di bigliettazione elettronica «SBE» di nuova realizzazione soddisfano i seguenti requisiti minimi: a) consentire o essere predisposti per l'utilizzo dei diversi titoli di viaggio e relativi supporti, secondo le norme e gli standard di riferimento di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, garantendo l'interoperabilità dei processi di emissione, caricamento, rinnovo, ricarica, validazione e controllo dei titoli di viaggio stessi; b) consentire, tramite il medesimo supporto, il caricamento, la validazione e il controllo di titoli di viaggio, anche integrati, utilizzabili per servizi di mobilità diversi, ivi inclusi servizi automobilistici, auto filoviari, tramviari, metropolitani, ferroviari, a fune, servizi di mobilità collettiva, ivi inclusi, car-sharing e bike-sharing e servizi di sosta, anche afferenti ad ambiti territoriali differenziati, quali urbani, extra-urbani, regionali, interregionali; c) prevedere, mediante idonee soluzioni tecniche e organizzative, in concomitanza con l'inizio di ciascun viaggio ovvero trasbordo, l'obbligo di validazione del relativo titolo di viaggio, anche in maniera automatica, mediante le apparecchiature di terra e di bordo; d) consentire, attraverso dispositivi portatili abilitati alla comunicazione di prossimità il caricamento dei titoli di viaggio, attraverso trasmissione dati, nonché la validazione e il controllo degli stessi; e) consentire l'identificazione univoca dei differenti titoli di viaggio presenti sul medesimo oggetto portatile o sui sistemi di back-office dell'azienda.
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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2016-10-27;255#art-4