Art. 7 · Requisiti di impiego e di qualità ambientale
Titolo I

Art. 7

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Requisiti di impiego e di qualità ambientale

In vigore dal 2 mar 2017
1. Ai fini e per gli effetti dell', comma 1, lettera d), la scheda tecnica di cui all'allegato 2 contiene, tra l'altro, le informazioni necessarie a consentire la verifica delle caratteristiche del residuo e la conformità dello stesso rispetto al processo di destinazione e all'impiego previsto. 2. In caso di cessione del sottoprodotto, la conformità dello stesso rispetto a quanto indicato nella scheda tecnica è oggetto di una apposita dichiarazione, sottoscritta in base al modello di cui all'allegato 2. In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, deve essere sottoscritta una nuova dichiarazione di conformità.
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urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-10-13;264#art-7