Titolo II
Art. 8
8 / 15Casi di cancellazione dagli elenchi
In vigore dal 27 set 2016
1. Fermo quanto previsto dall'art. 17, comma 9, della legge, la cancellazione dagli elenchi è pronunciata, d'ufficio o su richiesta del procuratore generale:
a) in caso di cancellazione dell'avvocato dall'albo;
b) quando risulta che i requisiti previsti dalla legge non sussistevano al momento dell'iscrizione.
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