Art. 8 · Casi di cancellazione dagli elenchi
Titolo II

Art. 8

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Casi di cancellazione dagli elenchi

In vigore dal 27 set 2016
1. Fermo quanto previsto dall'art. 17, comma 9, della legge, la cancellazione dagli elenchi è pronunciata, d'ufficio o su richiesta del procuratore generale: a) in caso di cancellazione dell'avvocato dall'albo; b) quando risulta che i requisiti previsti dalla legge non sussistevano al momento dell'iscrizione.
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