Art. 13 · Impugnazione delle delibere in materia di elenchi e registri
Titolo IV

Art. 13

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Impugnazione delle delibere in materia di elenchi e registri

In vigore dal 27 set 2016
Impugnazione delle delibere in materia di elenchi e registri 1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine circondariale in materia di elenchi e registri sono impugnabili secondo le disposizioni di cui all'art. 17 della legge.
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