Art. 4 · Cancellazione e sospensione dall'Albo

Art. 4

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Cancellazione e sospensione dall'Albo

In vigore dal 11 ago 2016
1. Non possono essere iscritti all'Albo e, se inclusi, sono cancellati dall'elenco coloro che: a) si trovano in stato di interdizione temporanea dai pubblici uffici e coloro che si trovano in stato di interdizione temporanea e di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; b) risultano destituiti o dispensati ovvero licenziati dall'impiego presso le pubbliche amministrazioni; c) sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o, comunque, con mezzi fraudolenti; d) hanno riportato sentenze penali di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ancorchè non passate in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale ovvero per qualunque delitto commesso ai danni della pubblica amministrazione ed, infine, per i reati previsti dal libro II, titolo VI-bis, del codice penale, ancorchè nelle ipotesi in cui, in considerazione dell'entità della pena inflitta, alla sentenza non consegue la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; e) sono o sono stati sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione. 2. Il Ministero, nel caso in cui venga accertato il venir meno di uno dei requisiti di cui all', previo contraddittorio con l'interessato, dispone, motivatamente, la cancellazione dall'Albo. Il collocamento in posizione di quiescenza determina l'automatica cancellazione dall'Albo del soggetto iscritto. Al fine di consentire una regolare e aggiornata tenuta dell'Albo, ogni iscritto è tenuto a comunicare al Ministero, con congruo anticipo, e comunque non oltre la data di cessazione dal servizio, la data di decorrenza del proprio collocamento in quiescenza. 3. Il Ministero, qualora risultino a carico di un soggetto iscritto all'Albo fatti, circostanze o notizie di rilevanza penale o che, comunque, possono compromettere gravemente l'immagine dell'amministrazione o il complessivo giudizio di idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di Direttore di parco nazionale, sentito l'interessato, può disporne cautelativamente la sospensione dall'iscrizione all'Albo per un periodo fino a diciotto mesi, salvo proroga di ulteriori dodici mesi motivata dal permanere delle circostanze sopra indicate.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-06-15;143#art-4