Art. 5
5 / 6Prevenzione e preparazione per il riutilizzo
In vigore dal 7 ago 2016
1. I produttori di AEE coerentemente con le misure previste dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, favoriscono azioni volte a:
a) aumentare la durata e l'affidabilità del prodotto;
b) facilitare la manutenzione e la riparazione;
c) facilitare lo sviluppo tecnico e la progettazione modulare dei prodotti.
2. I produttori di AEE promuovono e favoriscono l'istituzione di corsi di formazione per addetti ai centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo di riutilizzo accreditati in conformità all'articolo 180-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I produttori di AEE sostengono la costituzione di centri e reti accreditate di riparazione e riutilizzo di AEE per garantirne il ricondizionamento. I prodotti ricondizionati, immessi sul mercato dopo 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono coperti da garanzia minima di 12 mesi e riconoscibili ai consumatori finali per la presenza di un'apposita etichetta che reca l'indicazione «prodotto ricondizionato».
3. I produttori di AEE promuovono apposite campagne informative sui temi di cui ai commi 1 e 2 rivolte ai consumatori finali e finalizzate alla prevenzione della produzione di RAEE e all'uso consapevole dei prodotti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-06-10;140#art-5