Art. 3
3 / 6Incentivazione della produzione ecocompatibile di AEE
In vigore dal 7 ago 2016
1. Le misure previste relative alla progettazione ecocompatibile delle AEE fanno riferimento al decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15, e agli specifici regolamenti europei citati in premessa.
2. Ai fini dell'ottimizzazione del «fine vita» delle AEE, ovvero dell'insieme delle attività necessarie per il corretto trattamento, recupero e riciclaggio dei rifiuti delle AEE, i produttori prevedono l'implementazione di strategie di eco-progettazione volte a facilitare le operazioni di riuso e riciclo, incluse quelle relative a:
a) uso di materiali riciclabili e biodegradabili;
b) riduzione della quantità e della diversità dei materiali;
c) aumento della riciclabilità del prodotto e delle sue componenti;
d) limitazione dell'uso di sostanze pericolose;
e) ottimizzazione del disassemblaggio del prodotto.
3. I produttori di AEE che, a seguito della verifica della documentazione presentata al Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti (di seguito Comitato) prima dell'immissione sul mercato delle AEE, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dimostrano di avere ridotto il costo di gestione di fine vita dell'AEE, possono richiedere una riduzione dell'eco-contributo secondo quanto previsto dal comma 4. La documentazione da presentare contiene le relazioni e i dati riportati nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento, ed eventuali altre informazioni che il produttore ritiene necessarie.
4. Il Comitato, avvalendosi dell'Istituto Superiore per la Protezione dell'ambiente (di seguito ISPRA), valuta la documentazione presentata dai produttori, secondo la griglia di valutazione di cui all'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente regolamento, tenendo conto altresì del possesso delle certificazioni della serie ISO 14001 e successive, relative alla gestione ambientale dei processi e dei prodotti, e rilascia un'attestazione per il prodotto che risulta idoneo a ricevere la riduzione dell'ecocontributo. La percentuale di riduzione dell'ecocontributo è valutata dal Comitato in relazione al risparmio effettivo di gestione del fine vita dell'AEE. La riduzione percentuale dell'eco-contributo, ottenuta come riduzione del peso dell'immesso a consumo, è determinata secondo le modalità contenute nella griglia di valutazione di cui all'Allegato 2.
5. Il produttore, in possesso dell'attestazione di cui al comma 4, nella dichiarazione di immesso sul mercato annuale al Registro nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, applica il coefficiente di riduzione del peso per le sole tipologie di AEE per le quali ha ricevuto l'attestazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-06-10;140#art-3