Art. 9 · Revisione dei criteri e parametri

Art. 9

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Revisione dei criteri e parametri

In vigore dal 6 lug 2016
1. Decorso il primo biennio e successivamente ogni cinque anni, il Ministro procede alla verifica dell'adeguatezza e congruità dei criteri, dei parametri e degli indicatori secondo quanto previsto dall' del Regolamento, nonché del numero massimo delle pubblicazioni di cui all', del presente decreto e dei relativi allegati, anche tenendo conto della valutazione delle politiche di reclutamento di cui all', comma 5, della legge e dell' del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, nonché delle migliori prassi diffuse a livello internazionale, e dispone l'eventuale revisione dei criteri, dei parametri e degli indicatori con proprio decreto.
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