Art. 7
7 / 10Pubblicazioni presentate dai candidati
In vigore dal 6 lug 2016
1. Nelle procedure di abilitazione per la prima e per la seconda fascia, il numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare è stabilito, per ciascuna area disciplinare, nell'allegato B.
2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato presenta le pubblicazioni, a pena di esclusione, in formato elettronico e nel limite massimo prescritto dal presente decreto, secondo quanto previsto dalla Legge.
Storico versioni
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