Art. 6 · Dichiarazioni, reclami e rimborsi

Art. 6

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Dichiarazioni, reclami e rimborsi

In vigore dal 5 giu 2016
1. Ai fini della dichiarazione di non detenzione di cui all', comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché della dichiarazione della sussistenza di altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti il nucleo familiare è già tenuto al pagamento, gli utenti utilizzano esclusivamente il modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, n. 45059 del 24 marzo 2016, ed eventuali successive modificazioni. Il modello è pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate. Ai contenuti ed alle modalità di presentazione della dichiarazione di non detenzione è data ampia pubblicità nei siti web dell'Agenzia delle entrate e delle imprese elettriche. 2. La richiesta di rimborso del canone, addebitato al cliente dall'impresa elettrica ma non dovuto, è effettuata con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Alle stesse è data ampia pubblicità nei siti web dell'Agenzia delle entrate e delle imprese elettriche. 3. L'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello SAT, verificati i presupposti della richiesta, trasmette ad Acquirente Unico S.p.a. le informazioni necessarie, tra le quali l'importo, ai fini dell'accredito, da parte dell'impresa elettrica che risulta essere con certezza titolare del contratto. Le informazioni sono trasmesse con modalità, tempi e contenuti definiti d'intesa entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 4. Acquirente Unico S.p.a. entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dei dati rende disponibili alle imprese elettriche, attraverso il Sistema informativo integrato, le informazioni di cui al comma 2, con modalità approvate dall'Autorità. 5. Le imprese elettriche, sulla base dei dati di cui al comma 3, procedono al rimborso mediante accredito della somma sulla prima fattura utile, ovvero provvedono con altre modalità, sempre che le stesse assicurino all'utente l'effettiva corresponsione della somma entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle medesime imprese elettriche, dei dati di cui al comma 3. 6. Nel caso in cui il rimborso di cui al comma 4 non vada a buon fine, l'impresa elettrica comunica all'Agenzia delle entrate le informazioni, trasmesse ai sensi dell', comma 2, necessarie ai fini del pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello SAT. 7. Le somme rimborsate ai clienti in base al comma 4 sono recuperate dalle imprese elettriche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti previsti dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, a decorrere dal mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso.
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