Art. 5 · Individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo

Art. 5

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Individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo

In vigore dal 5 giu 2016
Individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo 1. Acquirente Unico S.p.a. trasmette mensilmente all'Agenzia delle entrate i dati di dettaglio relativi al canone addebitabile ai sensi dell', comma 1 e accreditabile ai sensi dell', comma 2, nelle fatture dalle imprese elettriche riferiti al mese precedente. 2. Le imprese elettriche trasmettono mensilmente all'Agenzia delle entrate i dati di dettaglio relativi al canone addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente. 3. Entro il 31 marzo di ogni anno le imprese elettriche trasmettono all'Agenzia delle entrate le rettifiche dei dati di cui al comma 2 per rendere definitivi i dati dell'anno precedente da utilizzare ai fini dell'attività di controllo di cui al presente articolo. 4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti termini e modalità di presentazione delle comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3. In sede di prima applicazione, la trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2 relativi al primo mese di addebito è effettuata entro il secondo mese successivo. 5. L'Agenzia delle entrate verifica la corrispondenza tra i dati contenuti nelle comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 e le somme riversate dalle imprese elettriche. In caso di tardivo, omesso o parziale riversamento delle somme riscosse, l'Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione alle imprese elettriche con la quale è richiesto il pagamento delle somme non riversate, unitamente alle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e agli interessi moratori nella misura prevista dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29. 6. L'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello SAT utilizza i dati contenuti nelle comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 per verificare il corretto versamento del canone da parte degli utenti e determinare, in caso di omesso, parziale o tardivo versamento, l'importo del canone, degli interessi dovuti e delle relative sanzioni. Nei casi in cui la tardività non dipenda da cause imputabili all'utente non si procede all'applicazione di sanzioni e interessi a suo carico. 7. L'Agenzia delle entrate utilizza i dati contenuti nelle comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 per verificare il corretto addebito del canone da parte delle imprese elettriche. In caso di omesso, parziale o tardivo addebito del canone, l'Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione alle imprese elettriche con la quale è richiesto il pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 47, degli interessi moratori nella misura prevista dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29. 8. Nei casi di omessa trasmissione dei dati di cui ai commi 2 e 3 o di omessa comunicazione di cui al comma 3, ovvero nei casi in cui le medesime siano state effettuate con dati incompleti, si applicano le sanzioni di cui all', comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, calcolate sull'ammontare dei canoni che avrebbero dovuto formare oggetto della trasmissione o della comunicazione, al netto dei riversamenti effettuati relativi al periodo di riferimento. 9. I dati di cui al presente articolo sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello SAT anche per fornire informazioni e assistenza ai cittadini.
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