Art. 4 · Riversamento dei canoni incassati

Art. 4

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Riversamento dei canoni incassati

In vigore dal 5 giu 2016
1. Le somme riscosse dalle imprese elettriche a titolo di canone sono riversate mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, utilizzando i codici istituiti dall'Agenzia delle entrate, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone riscosso è riversato entro il 20 dicembre di ciascun anno. Ai fini del rispetto della scadenza del 20 dicembre di cui al presente comma si intendono per riscosse le somme incassate nel mese di novembre. Le somme riscosse nel mese di dicembre sono riversate entro il 20 gennaio dell'anno successivo. 2. In caso di pagamento parziale della fattura elettrica senza indicazione da parte dell'utente dell'imputazione delle somme pagate, l'imputazione avviene prioritariamente alla fornitura elettrica. Il pagamento parziale della fattura è effettuato secondo le modalità già ordinariamente definite dalle imprese elettriche per i pagamenti parziali, indicando l'imputazione nella causale di versamento. 3. In caso di mancato pagamento totale o parziale della fattura per la parte relativa ai consumi elettrici, l'impresa elettrica provvede ad inviare solleciti al cliente con le modalità ordinariamente utilizzate, anche per la parte relativa al canone. Per quanto attiene alla quota di canone, le sanzioni e gli interessi eventualmente dovuti sono comunque applicati dall'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello SAT. Qualora entro l'anno solare successivo il cliente non abbia provveduto al pagamento del canone, le azioni di recupero del canone non pagato, unitamente alle relative sanzioni e interessi, sono effettuate dall'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello SAT. In nessun caso il mancato pagamento del canone comporta il distacco della fornitura di energia elettrica. 4. In caso di riversamento eccedente le somme riscosse, l'impresa elettrica recupera l'eccedenza mediante l'utilizzo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, a decorrere dal mese successivo a quello in cui è stato effettuato il riversamento eccedente.
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