Art. 8 · Disposizioni particolari per alcune categorie di articoli pirotecnici

Art. 8

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Disposizioni particolari per alcune categorie di articoli pirotecnici

In vigore dal 14 giu 2016
Disposizioni particolari per alcune categorie di articoli pirotecnici 1. Gli articoli pirotecnici scaduti, in disuso o comunque non più suscettibili di uso per le finalità cui sono destinati e i rifiuti derivanti dall'utilizzo presenti a bordo delle unità navali rientranti nel campo di applicazione di cui alla legge 6 febbraio 2006, n. 57 di adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con allegato VI ed appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997, devono essere gestiti in modo separato dagli ulteriori rifiuti presenti a bordo, ai sensi dell'annesso V alla stessa Convenzione. 2. Gli articoli pirotecnici per autoveicoli, qualora rimossi durante le operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso, costituiscono rifiuti da pirotecnici. Il loro smaltimento è a carico dei gestori dei centri di raccolta di cui all', comma 1, lettera p), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209. 3. I dispositivi di cui al comma 2 sono neutralizzati prima della rimozione dagli autoveicoli a fine vita e depositati presso gli stessi centri di raccolta, al fine di essere avviati al successivo smaltimento. È fatto divieto di attivare tali dispositivi nei suddetti centri di raccolta. Gli articoli pirotecnici per autoveicoli rimossi durante le attività di riparazione e manutenzione degli autoveicoli sono raccolti e smaltiti come rifiuti da pirotecnici, con oneri a carico del soggetto che svolge tali attività.
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