Art. 7
7 / 10Trasporto e smaltimento degli articoli pirotecnici e dei relativi rifiuti
In vigore dal 14 giu 2016
Trasporto e smaltimento degli articoli pirotecnici
e dei relativi rifiuti
1. Gli articoli pirotecnici e i rifiuti degli articoli pirotecnici ritirati dal distributore ai sensi dell' e depositati ai sensi dell' del presente regolamento, sono trasportati dal luogo di deposito ad un impianto autorizzato allo smaltimento, nel rispetto delle vigenti disposizioni sul trasporto dei rifiuti di cui all'articolo 193 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle altre vigenti norme in materia di trasporto su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, ove applicabili.
2. I rifiuti da pirotecnici sono smaltiti mediante termodistruzione in impianti specificamente autorizzati ai sensi dell', comma 13, o dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatte salve le diverse modalità di distruzione stabilite per finalità di pubblica incolumità e sicurezza dall'Autorità giudiziaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-05-12;101#art-7