Art. 1
1 / 10Oggetto, finalità e ambito di applicazione
In vigore dal 14 giu 2016
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
Visto il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante «Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici», e in particolare l'articolo 34, comma 2, ai sensi del quale, «con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, devono essere individuate le modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, prevedendo anche una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei prodotti scaduti»;
Acquisito il concerto del Ministro dell'interno, espresso con nota prot. 27-31/A2016-000183 del 21 gennaio 2016;
Acquisito il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, espresso con nota prot. 29/0000357 del 21 gennaio 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato 518/2016, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 febbraio 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato 845/2016, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2016;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 5 aprile 2016 prot. GAB/7582/2016;
Adotta
il seguente regolamento:
Oggetto, finalità e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso. Le predette attività sono condotte nel rispetto delle norme in materia ambientale, di tutela della salute e dell' incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
a) agli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati dalle forze armate, dalle forze di polizia e dai vigili del fuoco;
b) agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aeronautica e spaziale;
c) alle capsule a percussione da utilizzarsi specificatamente nei giocattoli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54;
d) agli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7;
e) alle munizioni.
3. Ai residui inerti generati dall'accensione di fuochi di artificio all'interno dei nuclei domestici e quelli giacenti su strade e aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico, inclusi i litorali costieri, si applica la disciplina dei rifiuti urbani di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-05-12;101#art-1