Art. 4
4 / 4Criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei
In vigore dal 28 giu 2016
1. Le Regioni e le Province autonome:
a) individuano, sulla base dei criteri di cui all', comma 1, e all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento, i corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi di ricarica controllata;
b) individuano i corpi idrici superficiali e sotterranei idonei al prelievo delle acque per interventi di ricarica controllata.
2. Le Regioni e le Province autonome trasmettono gli elenchi dei corpi idrici, di cui al comma 1, alle Autorità di Bacino distrettuali territorialmente competenti, le quali provvedono, coerentemente con la pianificazione di bacino, ad inserire i predetti elenchi nei piani di gestione dei distretti idrografici, predisposti ai sensi dell'articolo 117, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Non sono tenute agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 le Regioni e le Province autonome che non intendono includere gli interventi di ricarica controllata di cui al comma 1 nel proprio programma di misure, ai sensi dell'articolo 116 e del punto XIV) dell'allegato 11 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. L'intervento di ricarica controllata è soggetto agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, fermo restando che con il termine «acque freatiche» contenuto nelle medesime norme si indica l'insieme delle acque sotterranee.
5. Il provvedimento di autorizzazione alla ricarica controllata rilasciato dalle Regioni e Province autonome prevede, sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato 1, Parti B e C, le modalità tecniche di esecuzione dell'intervento e indica le attività di monitoraggio, da adottarsi da parte del titolare dell'autorizzazione stessa, finalizzate all'accertamento del rispetto delle prescrizioni disposte al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale per il corpo idrico ricevente e il mantenimento dello stato del corpo idrico donatore, secondo i criteri definiti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 maggio 2016
Il Ministro: Galletti
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1585
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-05-02;100#art-4